PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esclusione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate dalla formazione del reddito).

      1. All'articolo 143 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito del seguente:

      «2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del presente testo unico, in società ed enti soggetti all'imposta non concorrono alla formazione del reddito».

Art. 2.
(Esclusione dell'imposta sostitutiva sugli utili relativi a partecipazioni non qualificate).

      1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento prevista dai commi 1 e

 

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2 del presente articolo in relazione agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società».

Art. 3.
(Istituzione di un credito d'imposta).

      1. I soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, possono usufruire di un credito d'imposta per la partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento dell'ammontare degli utili percepiti, sui quali il soggetto che li ha distribuiti abbia corrisposto l'imposta sul reddito con aliquota ordinaria.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.